Avviso istituzione elenco tecnici di fiducia
Domanda di iscrizione elenco tecnici di fiducia
Domanda di cancellazione elenco tecnici di fiducia
Dichiarazione insussistenza condizioni di incompatibilita’
Nota di trasmissione del certificato di esecuzione lavori
Richiesta di invio dell’elenco dei tecnici di fiducia
Certificazione
esecuzione lavori eseguiti all’estero da imprese italiane
Istruzioni per le imprese e per i tecnici di fiducia per l’attuazione dell’art.
84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207
In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone
sulla qualificazione delle imprese italiane per l’assunzione di lavori
pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti
all’estero.
La nuova diposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella
banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli
Uffici consolari all’estero che la struttura centrale del MAE.
Attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero
1. Il Consolato accredita all’emissione dei certificati di lavori eseguiti
all’estero uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul proprio
sito Internet.
2. L’impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità
di certificare un’opera realizzata all’estero. Nel caso l’impresa presenti la
richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata
realizzata l’opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.
3 – La Sede comunica all’impresa l’elenco dei professionisti accreditati.
Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in
cui è stata realizzata l’opera, è possibile per l’impresa affidarsi a tecnici
di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a
quello in cui è stata realizzata l’opera.
4. – Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra quelli
indicati nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di
incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B semplificato.
Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo
datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione
circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è
debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata
dall’Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.
6. – L’Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul
certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette
i dati alla struttura centrale del MAE.
Costo del servizio reso dagli Uffici all’estero
L’impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il
solo inserimento dati in € 100,00 per un certificato costituito da un
massimo di 8 pagine, e € 10,00 per ogni pagina in più. Tale importo
è soggetto a revisione biennale.
L’importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante
bonifico bancario, come corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL”.
Attività procedimentale della struttura centrale del MAE
Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del
Ministero provvede all’inserimento del certificato nel casellario informatico
di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010.
Il tecnico di fiducia
Riferimento normativo
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, “la certificazione è
rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato
o del Ministero degli affari esteri”.
Natura del rapporto fiduciario.
Per “tecnico di fiducia” si intende un professionista in possesso dei requisiti
necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge
italiana. La “fiducia” consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali
del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L’Ufficio
consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e
penali per false attestazioni.
Accreditamento dei tecnici.
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:
a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che
si concretizzano generalmente nell’iscrizione al corrispondente ordine
professionale (ingegneri o architetti);
b)possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello
Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la
medesima;
c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti
(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di
esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)
In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno precisare che:
– ilrequisito sub a) può ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;
– il requisito sub c) è autocertificabile da parte dell’interessato con le modalità
e le prescrizioni di cui all’art. 3, d.P.R. 28/12/2000, n. 445;
– è sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all’Ordine
professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati
è realizzato implicitamente.
L’ufficio Consolare provvede a custodire l’elenco dei professionisti accreditati con
il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del
certificato da parte dell’Impresa.
Compatibilità e verifiche
Il tecnico che emette il certificato non può essere:
1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali
menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da
almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società,
di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali
menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle
certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da
almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o
collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel
certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre
anni alla data di emissione del certificato;
4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali
di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.
Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato
a ciascun certificato.
All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, l’Ufficio consolare verifica
presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità
dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione
all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data
comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.
Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma
di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero
risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente
cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è
data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti
italiane e locali.
Compiti del tecnico di fiducia
Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto
dall’AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle
informazioni desunte dall’ispezione dell’opera eseguita e dall’esame dei
documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di
fiducia compete l’individuazione, per l’opera da certificare, delle categorie
e classi di lavori con riferimento al DPR 207/2010 art. 61 e Allegato A;
il modulo così compilato deve essere consegnato all’impresa richiedente
e all’Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e
timbrato con gli estremi dell’iscrizione all’ordine professionale di
appartenenza con allegata l’autocertificazione di insussistenza delle
condizioni di incompatibilità.
Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo
tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico
né tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo è acquisito
agli atti del certificatore.
Onorario del tecnico di fiducia
L’onorario del tecnico di fiducia della Sede è concordato direttamente tra il
professionista e l’impresa richiedente.
Il tecnico di fiducia del Ministero degli esteri
L’elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri è comunicato a tutte
le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti
abilitati all’emissione delle certificazioni. Il reclutamento dei tecnici di
fiducia del Ministero degli esteri da parte delle Imprese per l’emissione dei
certificati avviene con le stesse modalità dei tecnici di fiducia delle Sedi,
essendo unico l’elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in
cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del
Ministero, il medesimo provvederà altresì direttamente all’inserimento del
certificato nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010.
——–
Appendice normativa
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento al Codice dei contratti pubblici
Art. 84 – Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero
(art. 23, d.P.R. n. 34/2000)
1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori,
corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori
eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di
fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico
del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le
diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili
relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie
per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di
esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è
rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorità, sentito il
Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta,
ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane
all’estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini
del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato
rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato
richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa
dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua
italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una
traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato
italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla
competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad
inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalità
stabilite dall’Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria
rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di
svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo
Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli
affari esteri.
Art. 3, d.P.R. n. 445/2000
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi
sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti
in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.