AGGIORNAMENTO
Decreto Legge 36/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (testo), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (testo) ha introdotto importanti novità nella disciplina della trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis).
In particolare, ai sensi del novellato art. Art. 3-bis, co. 1, della Legge n. 91/1992, lett. c) e d), chi è nato all’estero può acquisire la cittadinanza iure sanguinis solo se:
- a) un suo genitore (anche adottivo) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- b) un suo nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- c) non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma un suo genitore (anche adottivo) ha avuto due anni di residenza continuativa in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e primadella nascita (o adozione) del figlio;
- d) non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma nonpossiede un’altra cittadinanza.
La sussistenza delle citate condizioni da a) a d) va comprovata -a cura del richiedente- da adeguata documentazione presentata all’atto della richiesta di trascrizione della nascita. Tra i documenti utili a tal fine si citano, a titolo non esaustivo: certificati rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione e di eventuali altri Stati terzi di residenza attestanti la mancata naturalizzazione del dante causa; certificati negativi di cittadinanza; attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali. Non sono invece ammesse autodichiarazioni/dichiarazioni di parte. Per dimostrare l’eventuale residenza continuativa del genitore prima della nascita del figlio, occorre esibire certificati di residenza storici rilasciati dal Comune italiano competente.
La Legge 72/2025 ha comunque introdotto la possibilità, per i minori nati all’estero che non ottengono automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dei citati limiti di cui all’art. 3-bis, co. 1, di acquistarla “per beneficio di legge” se il padre o la madre sono cittadini per nascita e se entrambi i genitori dichiarano -di persona e con atto formale di fronte all’ufficiale di stato civile- la volontà dell’acquisto, a condizione che:
1) la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
2) la dichiarazione sia presentata oltre un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva), purché il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo la presentazione della dichiarazione.
Inoltre, per i minorenni alla data del 24 maggio 2024, è possibile acquistare la cittadinanza se i genitori -cittadini per nascita e riconosciuti tali prima del 28 marzo 2025- presentano formale dichiarazione di volontà dell’acquisto entro le 23:59 del 31 maggio 2026.
L’acquisto della cittadinanza a seguito della citata dichiarazione presentata dai genitori italiani per nascita è soggetto al pagamento del contributo di 250 euro in favore del Ministero dell’Interno, versato dal dichiarante tramite portale PagoPA o bonifico bancario (v. dettaglio nella sezione Cittadinanza iure matrimonii).
La dichiarazione di acquisto è resa di persona previo appuntamento da fissare inviando una mail a consolare.bangkok@esteri.it ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore).
PROCEDURA
Per effettuare la registrazione di una nascita è necessario prendere un appuntamento online nella sezione “Stato Civile” e presentarsi in Ambasciata con la seguente documentazione:
- Modulo di richiesta trascrizione, debitamente compilato e firmato;
- Atto di nascita originale (o copia conforme) rilasciato dal Comune straniero e legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri competente (thailandese, cambogiano o laotiano);
- Traduzione in italiano dell’atto di nascita legalizzato dal Ministero;
- Copia del passaporto di entrambi i genitori;
- Documenti atti a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal novellato art. 3-bis della L. 91/1992 (v. punti da a) a d) sopra).
Importante: se il minore è nato fuori del matrimonio, i genitori devono presentarsi entrambi all’Ufficio Consolare il giorno dell’appuntamento per la firma del verbale di riconoscimento.
Se il minore è nato nel matrimonio, ma i genitori non risiedono in questa Circoscrizione consolare (Thailandia, Cambogia e Laos), i richiedenti dovranno inoltre presentare una copia dell’atto di matrimonio.