A seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, non è più possibile rilasciare un visto Schengen di corto soggiorno per turismo/visita a familiare a favore dei familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare in Italia.
Pertanto, a partire dal 1 giugno 2024, i familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare dovranno richiedere un visto nazionale per motivi familiari.
Si rammenta che i familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’art. 2 del DL 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
Sono inoltre equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti e i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.
Tali visti verranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del DL 30/2007) e la domanda di visto potrà essere presentata direttamente presso l’Ufficio Visti di questa Ambasciata.
Oltre al formulario di domanda, al passaporto e a due fototessera, la documentazione da presentare a corredo della domanda di visto è la seguente:
– lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido;
– documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
N.B: Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico familiare, il richiedente visto dovrà inoltre presentare documentazione giustificativa attestante tale circostanza (in particolare, andranno adeguatamente dimostrate le rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario per il sostegno economico del familiare straniero, che deve essere di natura strutturale e deve consentire al beneficiario di sopperire ai suoi bisogni essenziali).
Si ricorda infine che i familiari entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l’apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura territorialmente competente.
Rimane invariato il quadro normativo relativo ai familiari stranieri (art. 2 del DL 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario (art. 3 del DL 30/2007) per periodi inferiori ai 3 mesi. Come in precedenza, tali familiari dovranno richiedere un visto per turismo/visita a familiare con le agevolazioni previste dalla vigente normativa (in primis, gratuità del visto e possibilità di presentare la domanda direttamente presso l’Ufficio Visti di questa Ambasciata).