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INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E (Thailandia, Laos e Cambogia)

In base all’Ordinanza del 14 dicembre 2021, valida dal 16 dicembre al 31 gennaio 2022, la Thailandia, la Cambogia e il Laos rientrano nell’elenco E.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Le motivazioni consentite per l’ingresso/rientro in Italia dai Paesi dell’elenco E sono:

a) esigenze lavorative
b) assoluta urgenza
c) esigenze di salute
d) esigenze di studio
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

È vietato l’ingresso in Italia per motivi di turismo. Tuttavia, il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti dai Paesi dell’Elenco E, è sempre consentito:

– Ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (come definiti dalla Direttiva 2004/38/CE).
– Alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia, che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia.
– Agli atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che partecipano a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico Nazionale italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

ADEMPIMENTI PER L’INGRESSO IN ITALIA:

– Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).
– Dimostrare di essersi sottoposti a test, con risultato negativo, effettuato con tampone molecolare (PCR) nelle settantadue (72) ore precedenti l’arrivo in Italia oppure con un tampone antigenico (ART) effettuato nelle ventiquattro (24) ore precedenti l’arrivo in Italia.
– Sottoporsi all’isolamento fiduciario per dieci (10) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF, da raggiungere solo con mezzo privato.
– Effettuare un ulteriore test molecolare al termine dei 10 giorni.

Sono previste deroghe a tali obblighi, riportate nella sezione dedicata.

Per maggiori informazioni:
Compila il Questionario informativo
Consulta le Domande frequenti sugli spostamenti sul territorio nazionale

INGRESSO DI MINORI

Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio.

Isolamento fiduciario
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione; tuttavia, ove richiesto dalla normativa, i minori devono sottoporsi a test molecolare o antigenico: in assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento.