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NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONVIVENZE DI FATTO

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, oltre a istituire le unioni civili, prevede una disciplina applicabile delle convivenze di fatto, che possono essere istituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

I diritti e i doveri reciproci dei conviventi di fatto sono stabiliti dai commi 36-65 della Legge 76/2016, il cui testo è disponibile a questo LINK.

Per i residenti all’estero la disciplina sulle convivenze di fatto prevede le seguenti novità:

1. Chi stabilisce una convivenza di fatto con un altro iscritto A.I.R.E. o con un cittadino straniero può informarne l’Ufficio consolare, all’atto di iscrizione all’A.I.R.E. o successivamente. L’Ufficio consolare provvederà a trasmettere l’informazione al Comune competente in Italia per la registrazione della convivenza di fatto.

2. Uno dei conviventi di fatto puo’ successivamente comunicare all’Ufficio consolare la cessazione della convivenza di fatto. La convivenza di fatto può giuridicamente essere interrotta anche se i due interessati continuano a coabitare, ma sono venuti meno i legami affettivi.

3. La maggior parte dei diritti a contenuto patrimoniale legati ad una convivenza di fatto sono conseguenza della stipula di un “contratto di convivenza”, la cui sottoscrizione tra i due conviventi di fatto è FACOLTATIVA. Il “contratto di convivenza” può essere redatto come atto pubblico presso l’Ufficio consolare oppure in forma notarile la cui sottoscrizione deve essere autenticata presso l’Ufficio consolare. Si fa tuttavia presente che non è ancora disponibile un modello uniforme di redazione del “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” verrà trasmesso dall’Ufficio consolare al competente Comune in Italia. Il “contratto di convivenza” si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale scritto, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti.