La cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sono accertate la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse leggi che si sono succedute nel tempo.
Per i nati fuori dall’Italia, la trasmissione della cittadinanza è comunque soggetta alle limitazioni introdotte dal Decreto-Legge n. 36/2025, coordinato con la Legge di conversione n. 74 del 23 maggio 2025. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del novellato Art. 3-bis, co. 1, lettere c) e d) della Legge n. 91/1992, il riconoscimento della cittadinanza per discendenza è possibile solo se:
- Uno degli ascendenti di primo o di secondo grado (genitore o nonno) possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
- Un genitore cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio.
La domanda di cittadinanza per discendenza deve essere presentata dal cittadino straniero maggiorenne all’Ufficio consolare territorialmente competente in base al luogo di residenza dell’istante.
La domanda di cittadinanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione, completa e autentica, atta ad accertare in maniera incontrovertibile sia la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano sia l’assenza delle limitazioni introdotte dal novellato Art. 3-bis, co. 1, lettere c) e d) della Legge n. 91/1992. In particolare, l’istante dovrà presentare quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Certificato di residenza.
Con particolare riguardo al certificato di residenza: per dimostrare la residenza in Thailandia, l’istante deve essere in possesso del Permanent residency in Thailand (non è sufficiente un “non-immigrant visa”); per la Cambogia, il richiedente deve dimostrare di aver risieduto ininterrottamente nel Paese da almeno 3 anni presentando un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità locale (“Sangkat”), munito di traduzione in inglese legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri cambogiano; per il Laos, il richiedente deve dimostrare di aver risieduto ininterrottamente nel Paese da almeno 3 anni presentando un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità locale, munito di traduzione in inglese legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri laotiano.
Si segnala inoltre che i documenti formati all’estero devono essere opportunamente legalizzati e muniti di traduzione in lingua italiana dichiarata conforme. Per informazioni sulle procedure di legalizzazione e per approfondire le specifiche norme in vigore per ciascun Paese con particolare riguardo al corretto formato degli atti di stato civile, alla documentazione da produrre in caso di divorzio, alle certificazioni da produrre laddove ci siano discrepanze nella documentazione di stato civile, agli attestati di mancata naturalizzazione, si raccomanda di consultare le informazioni pubblicate sul sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.
In relazione alle limitazioni introdotte dal novellato Art. 3-bis, co. 1, lettere c) e d) della Legge n. 91/1992, si segnala che:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana, l’istante deve inoltre presentare (a titolo esemplificativo): certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi, l’istante deve presentare un certificato storico di residenza rilasciato dal competente Comune italiano.
Per fissare un appuntamento e poter fare una prima valutazione della documentazione, è necessario trasmettere una email all’Ufficio consolare allegando copia della prova di residenza e inserendo come oggetto il nome e cognome del richiedente seguito da “Cittadinanza iure sanguinis”. Non verranno prese in considerazione richieste che non soddisfino i suddetti prerequisiti.
La trattazione delle pratiche è soggetta al pagamento di 600 Euro. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.