{"id":436,"date":"2023-05-25T14:29:56","date_gmt":"2023-05-25T07:29:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/?page_id=436"},"modified":"2025-03-24T17:12:33","modified_gmt":"2025-03-24T10:12:33","slug":"certificazione-esecuzione-lavori-eseguiti-allesteroda-imprese-italiane","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/certificazione-esecuzione-lavori-eseguiti-allesteroda-imprese-italiane\/","title":{"rendered":"Certificazione Esecuzione lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese italiane"},"content":{"rendered":"<div class=\"sr-only\"><\/div>\n<div>\n<p class=\"boxLevel03\"><a href=\"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Avviso-istituzione-elenco-dei-tecnici-di-fiducia.pdf\">Avviso istituzione elenco tecnici di fiducia<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Domanda-di-iscrizione-elenco-dei-tecnici-di-fiducia.pdf\">Domanda di iscrizione elenco tecnici di fiducia<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Domanda-di-cancellazione-elenco-tecnici-di-fiducia.pdf\">Domanda di cancellazione elenco tecnici di fiducia<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Dichiarazione-isussistenza-condizioni-di-incompatibilita.pdf\">Dichiarazione insussistenza condizioni di incompatibilita&#8217;<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Nota-di-trasmissione-del-certificato-di-esecuzione-lavori.pdf\">Nota di trasmissione del certificato di esecuzione lavori<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Richiesta-di-invio-dellelenco-dei-tecnici-di-fiducia.pdf\">Richiesta di invio dell&#8217;elenco dei tecnici di fiducia<\/a><\/p>\n<p>Certificazione<br \/>\nesecuzione lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese italiane<\/p>\n<p>Istruzioni per le imprese e per i tecnici di fiducia per l&#8217;attuazione dell&#8217;art.<br \/>\n84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207<\/p>\n<p>In data 8 giugno 2011 \u00e8 entrato in vigore il Decreto del Presidente della<br \/>\nRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone<br \/>\nsulla qualificazione delle imprese italiane per l&#8217;assunzione di lavori<br \/>\npubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti<br \/>\nall&#8217;estero.<\/p>\n<p>La nuova diposizione normativa innova le modalit\u00e0 di inserimento dei dati nella<br \/>\nbanca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall&#8217;Autorit\u00e0 per la<br \/>\nVigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli<br \/>\nUffici consolari all\u2019estero che la struttura centrale del MAE.<\/p>\n<p>Attivit\u00e0 procedimentale degli Uffici consolari all\u2019estero<\/p>\n<p>1. Il Consolato accredita all\u2019emissione dei certificati di lavori eseguiti<br \/>\nall\u2019estero uno o pi\u00f9 professionisti, e ne da adeguata pubblicit\u00e0 sul proprio<br \/>\nsito Internet.<\/p>\n<p>2. L&#8217;impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessit\u00e0<br \/>\ndi certificare un&#8217;opera realizzata all&#8217;estero. Nel caso l\u2019impresa presenti la<br \/>\nrichiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione \u00e8 stata<br \/>\nrealizzata l\u2019opera, sar\u00e0 reindirizzato al Consolato competente.<\/p>\n<p>3 &#8211; La Sede comunica all\u2019impresa l&#8217;elenco dei professionisti accreditati.<br \/>\nLaddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in<br \/>\ncui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, \u00e8 possibile per l\u2019impresa affidarsi a tecnici<br \/>\ndi fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a<br \/>\nquello in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera.<\/p>\n<p>4. &#8211; Il tecnico di fiducia \u2013 scelto autonomamente dall\u2019impresa tra quelli<br \/>\nindicati nell\u2019elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di<br \/>\nincompatibilit\u00e0 \u2013 produce un certificato conforme al modello B semplificato.<br \/>\nIl certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo<br \/>\ndatato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione<br \/>\ncirca l\u2019insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p>5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato \u00e8<br \/>\ndebitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata<br \/>\ndall\u2019Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.<\/p>\n<p>6. \u2013 L\u2019Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul<br \/>\ncertificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette<br \/>\ni dati alla struttura centrale del MAE.<\/p>\n<p>Costo del servizio reso dagli Uffici all\u2019estero<\/p>\n<p>L&#8217;impresa richiedente \u00e8 tenuta al pagamento del servizio, fissato per il<br \/>\nsolo inserimento dati in \u20ac 100,00 per un certificato costituito da un<br \/>\nmassimo di 8 pagine, e \u20ac 10,00 per ogni pagina in pi\u00f9. Tale importo<br \/>\n\u00e8 soggetto a revisione biennale.<\/p>\n<p>L\u2019importo \u00e8 corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante<br \/>\nbonifico bancario, come corrispettivo di \u201cservizio alle imprese per CEL\u201d.<\/p>\n<p>Attivit\u00e0 procedimentale della struttura centrale del MAE<\/p>\n<p>Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del<br \/>\nMinistero provvede all\u2019inserimento del certificato nel casellario informatico<br \/>\ndi cui all\u2019articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p>Il tecnico di fiducia<\/p>\n<p>Riferimento normativo<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207\/2010, \u201cla certificazione \u00e8<br \/>\nrilasciata, su richiesta dell\u2019interessato, da un tecnico di fiducia del consolato<br \/>\no del Ministero degli affari esteri\u201d.<\/p>\n<p>Natura del rapporto fiduciario.<\/p>\n<p>Per \u201ctecnico di fiducia\u201d si intende un professionista in possesso dei requisiti<br \/>\nnecessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge<br \/>\nitaliana. La \u201cfiducia\u201d consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali<br \/>\ndel tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L\u2019Ufficio<br \/>\nconsolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e<br \/>\npenali per false attestazioni.<\/p>\n<p>Accreditamento dei tecnici.<\/p>\n<p>Per ottenere l\u2019accreditamento il tecnico deve:<\/p>\n<p>a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che<br \/>\nsi concretizzano generalmente nell\u2019iscrizione al corrispondente ordine<br \/>\nprofessionale (ingegneri o architetti);<\/p>\n<p>b)possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all\u2019ordinamento dello<br \/>\nStato in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, sono necessari per certificare la<br \/>\nmedesima;<\/p>\n<p>c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti<br \/>\n(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di<br \/>\nesecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)<\/p>\n<p>In materia di accreditamento del tecnico di fiducia \u00e8 opportuno precisare che:<\/p>\n<p>&#8211; ilrequisito sub a) pu\u00f2 ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;<\/p>\n<p>&#8211; il requisito sub c) \u00e8 autocertificabile da parte dell\u2019interessato con le modalit\u00e0<br \/>\ne le prescrizioni di cui all\u2019art. 3, d.P.R. 28\/12\/2000, n. 445;<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all\u2019Ordine<br \/>\nprofessionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati<br \/>\n\u00e8 realizzato implicitamente.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio Consolare provvede a custodire l\u2019elenco dei professionisti accreditati con<br \/>\nil deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del<br \/>\ncertificato da parte dell\u2019Impresa.<\/p>\n<p>Compatibilit\u00e0 e verifiche<\/p>\n<p>Il tecnico che emette il certificato non pu\u00f2 essere:<\/p>\n<p>1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali<br \/>\nmenzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da<br \/>\nalmeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/p>\n<p>2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di societ\u00e0,<br \/>\ndi un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali<br \/>\nmenzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle<br \/>\ncertificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da<br \/>\nalmeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/p>\n<p>3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o<br \/>\ncollegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel<br \/>\ncertificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre<br \/>\nanni alla data di emissione del certificato;<\/p>\n<p>4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali<br \/>\ndi una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.<\/p>\n<p>Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato<br \/>\na ciascun certificato.<\/p>\n<p>All\u2019atto dell\u2019accreditamento del tecnico di fiducia, l\u2019Ufficio consolare verifica<br \/>\npresso gli enti locali competenti (ordini professionali, Universit\u00e0) l\u2019autenticit\u00e0<br \/>\ndei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione<br \/>\nall\u2019ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l\u2019accreditamento, \u00e8 data<br \/>\ncomunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti.<\/p>\n<p>Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma<br \/>\ndi cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero<br \/>\nrisulti affetto da condizioni di incompatibilit\u00e0, il medesimo \u00e8 immediatamente<br \/>\ncancellato d\u2019ufficio dall\u2019elenco dei tecnici accreditati; contestualmente \u00e8<br \/>\ndata comunicazione alle autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti<br \/>\nitaliane e locali.<\/p>\n<p>Compiti del tecnico di fiducia<\/p>\n<p>Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto<br \/>\ndall\u2019AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle<br \/>\ninformazioni desunte dall\u2019ispezione dell\u2019opera eseguita e dall\u2019esame dei<br \/>\ndocumenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di<br \/>\nfiducia compete l\u2019individuazione, per l\u2019opera da certificare, delle categorie<br \/>\ne classi di lavori con riferimento al DPR 207\/2010 art. 61 e Allegato A;<br \/>\nil modulo cos\u00ec compilato deve essere consegnato all\u2019impresa richiedente<br \/>\ne all\u2019Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e<br \/>\ntimbrato con gli estremi dell\u2019iscrizione all\u2019ordine professionale di<br \/>\nappartenenza con allegata l\u2019autocertificazione di insussistenza delle<br \/>\ncondizioni di incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo<br \/>\ntecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico<br \/>\nn\u00e9 tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo \u00e8 acquisito<br \/>\nagli atti del certificatore.<\/p>\n<p>Onorario del tecnico di fiducia<\/p>\n<p>L\u2019onorario del tecnico di fiducia della Sede \u00e8 concordato direttamente tra il<br \/>\nprofessionista e l\u2019impresa richiedente.<\/p>\n<p>Il tecnico di fiducia del Ministero degli esteri<\/p>\n<p>L\u2019elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri \u00e8 comunicato a tutte<br \/>\nle Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti<br \/>\nabilitati all\u2019emissione delle certificazioni. Il reclutamento dei tecnici di<br \/>\nfiducia del Ministero degli esteri da parte delle Imprese per l\u2019emissione dei<br \/>\ncertificati avviene con le stesse modalit\u00e0 dei tecnici di fiducia delle Sedi,<br \/>\nessendo unico l\u2019elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in<br \/>\ncui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del<br \/>\nMinistero, il medesimo provveder\u00e0 altres\u00ec direttamente all\u2019inserimento del<br \/>\ncertificato nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8 del DPR 207\/2010.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p>Appendice normativa<\/p>\n<p>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 \u2013 Regolamento al Codice dei contratti pubblici<\/p>\n<p>Art. 84 \u2013 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all&#8217;estero<br \/>\n(art. 23, d.P.R. n. 34\/2000)<\/p>\n<p>1. Per i lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese con sede legale in Italia, il<br \/>\nrichiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori,<br \/>\ncorredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori<br \/>\neseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.<\/p>\n<p>2. La certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell&#8217;interessato, da un tecnico di<br \/>\nfiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico<br \/>\ndel medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le<br \/>\ndiverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili<br \/>\nrelative all&#8217;incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonch\u00e9 la<br \/>\ndichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.<br \/>\nI relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie<br \/>\nper la completa individuazione dell&#8217;impresa subappaltatrice, del periodo di<br \/>\nesecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione \u00e8<br \/>\nrilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall&#8217;Autorit\u00e0, sentito il<br \/>\nMinistero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed \u00e8 soggetta,<br \/>\nove necessario, a legalizzazione da parte delle autorit\u00e0 consolari italiane<br \/>\nall&#8217;estero.<\/p>\n<p>3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini<br \/>\ndel conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato<br \/>\nrilasciato all&#8217;esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato<br \/>\nrichiesto dall&#8217;esecutore, il certificato pu\u00f2 essere richiesto direttamente dal<br \/>\nsubappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.<\/p>\n<p>4. La certificazione \u00e8 prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa<br \/>\ndall&#8217;italiano, \u00e8 corredata da una traduzione certificata conforme in lingua<br \/>\nitaliana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una<br \/>\ntraduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato<br \/>\nitaliano all&#8217;estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla<br \/>\ncompetente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad<br \/>\ninserirla nel casellario informatico di cui all&#8217;articolo 8, con le modalit\u00e0<br \/>\nstabilite dall&#8217;Autorit\u00e0 secondo i modelli semplificati sopra citati.<\/p>\n<p>5. Qualora l&#8217;interessato abbia ultimato i lavori e non disponga pi\u00f9 di propria<br \/>\nrappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di<br \/>\nsvolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolt\u00e0 nel medesimo<br \/>\nPaese, pu\u00f2 fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli<br \/>\naffari esteri.<\/p>\n<p>Art. 3, d.P.R. n. 445\/2000<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e<br \/>\ndell&#8217;Unione europea, alle persone giuridiche, alle societ\u00e0 di persone, alle<br \/>\npubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi<br \/>\nsede legale in Italia o in uno dei Paesi dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p>2. I cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione regolarmente soggiornanti<br \/>\nin Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46<br \/>\ne 47 limitatamente agli stati, alle qualit\u00e0 personali e ai fatti certificabili<br \/>\no attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali<br \/>\ndisposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina<br \/>\ndell&#8217;immigrazione e la condizione dello straniero.<\/p>\n<p>3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti<br \/>\nall&#8217;Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono<br \/>\nutilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi<br \/>\nin cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni<br \/>\ninternazionali fra l&#8217;Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.<\/p>\n<p>4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualit\u00e0 personali e i<br \/>\nfatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla<br \/>\ncompetente autorit\u00e0 dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua<br \/>\nitaliana autenticata dall&#8217;autorit\u00e0 consolare italiana che ne attesta la<br \/>\nconformit\u00e0 all&#8217;originale, dopo aver ammonito l&#8217;interessato sulle<br \/>\nconseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Avviso istituzione elenco tecnici di fiducia Domanda di iscrizione elenco tecnici di fiducia Domanda di cancellazione elenco tecnici di fiducia Dichiarazione insussistenza condizioni di incompatibilita&#8217; Nota di trasmissione del certificato di esecuzione lavori Richiesta di invio dell&#8217;elenco dei tecnici di fiducia Certificazione esecuzione lavori eseguiti all&#8217;estero da imprese italiane Istruzioni per le imprese e per [&hellip;]","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":47,"menu_order":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-436","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=436"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/436\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3376,"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/436\/revisions\/3376"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}