{"id":2671,"date":"2024-08-05T15:10:56","date_gmt":"2024-08-05T08:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/?page_id=2671"},"modified":"2025-10-29T20:20:01","modified_gmt":"2025-10-29T13:20:01","slug":"cittadinanza-italiana-per-discendenza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-italiana-per-discendenza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza italiana per discendenza"},"content":{"rendered":"<p>La cittadinanza italiana pu\u00f2 essere riconosciuta\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0quando sono accertate la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse leggi che si sono succedute nel tempo.<\/p>\n<p>Per i nati fuori dall\u2019Italia, la trasmissione della cittadinanza \u00e8 comunque soggetta alle limitazioni introdotte dal Decreto-Legge n. 36\/2025, coordinato con la Legge di conversione n. 74 del 23 maggio 2025. In particolare, a seguito dell\u2019entrata in vigore del novellato Art. 3-bis, co. 1, lettere c) e d) della Legge n. 91\/1992, il riconoscimento della cittadinanza per discendenza \u00e8 possibile solo se:<\/p>\n<ul>\n<li>Uno degli ascendenti di primo o di secondo grado (genitore o nonno) possiede \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Un genitore cittadino \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La domanda di cittadinanza per discendenza deve essere presentata dal cittadino straniero maggiorenne all\u2019Ufficio consolare territorialmente competente in base al luogo di residenza dell\u2019istante.<\/p>\n<p>La domanda di cittadinanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione, completa e autentica, atta ad accertare in maniera incontrovertibile sia la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano sia l\u2019assenza delle limitazioni introdotte dal novellato Art. 3-bis, co. 1, lettere c) e d) della Legge n. 91\/1992. In particolare, l\u2019istante dovr\u00e0 presentare quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<ul>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con particolare riguardo al certificato di residenza: per dimostrare la residenza in Thailandia, l\u2019istante deve essere in possesso del\u00a0<em>Permanent residency in Thailand<\/em>\u00a0(non \u00e8 sufficiente un \u201cnon-immigrant visa\u201d); per la Cambogia, il richiedente deve dimostrare di aver risieduto ininterrottamente nel Paese da almeno 3 anni presentando un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 locale (\u201cSangkat\u201d), munito di traduzione in inglese legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri cambogiano; per il Laos, il richiedente deve dimostrare di aver risieduto ininterrottamente nel Paese da almeno 3 anni presentando un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 locale, munito di traduzione in inglese legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri laotiano.<\/p>\n<p>Si segnala inoltre che i documenti formati all\u2019estero devono essere opportunamente legalizzati e muniti di traduzione in lingua italiana dichiarata conforme. Per informazioni sulle procedure di legalizzazione e per approfondire le specifiche norme in vigore per ciascun Paese con particolare riguardo al corretto formato degli atti di stato civile, alla documentazione da produrre in caso di divorzio, alle certificazioni da produrre laddove ci siano discrepanze nella documentazione di stato civile, agli attestati di mancata naturalizzazione, si raccomanda di consultare le informazioni pubblicate sul sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.<\/p>\n<p>In relazione alle limitazioni introdotte dal novellato Art. 3-bis, co. 1, lettere c) e d) della Legge n. 91\/1992, si segnala che:<\/p>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana, l\u2019istante deve inoltre presentare (a titolo esemplificativo): certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi, l\u2019istante deve presentare un certificato storico di residenza rilasciato dal competente Comune italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per fissare un appuntamento e poter fare una prima valutazione della documentazione, \u00e8 necessario trasmettere una email all\u2019Ufficio consolare allegando copia della prova di residenza e inserendo come oggetto\u00a0il nome e\u00a0cognome\u00a0del richiedente seguito da\u00a0\u201cCittadinanza\u00a0<em>iure sanguinis\u201d<\/em>. Non verranno prese in considerazione richieste che non soddisfino i suddetti prerequisiti.<\/p>\n<p>La trattazione delle pratiche \u00e8 soggetta al pagamento di 600 Euro. Si precisa che il pagamento \u00e8 svincolato dall\u2019esito della pratica e NON \u00e8 rimborsabile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La cittadinanza italiana pu\u00f2 essere riconosciuta\u00a0iure sanguinis\u00a0quando sono accertate la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse leggi che si sono succedute nel tempo. 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