{"id":2088,"date":"2024-03-11T13:19:40","date_gmt":"2024-03-11T06:19:40","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/?page_id=2088"},"modified":"2026-03-15T12:14:44","modified_gmt":"2026-03-15T05:14:44","slug":"nascite","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbangkok.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascite\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>AGGIORNAMENTO<\/u> <\/strong><\/p>\n<p><strong>Decreto Legge 36\/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74\/2025<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/03\/28\/25G00049\/SG\">testo<\/a>), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25G00082\/SG\">testo<\/a>) ha introdotto importanti novit\u00e0 nella disciplina della trasmissione della cittadinanza per discendenza (<em>iure sanguinis<\/em>).<\/p>\n<p>In particolare, ai sensi del novellato art. \u00a0Art. 3-bis, co. 1, della Legge n. 91\/1992, lett. c) e d), chi \u00e8 nato all\u2019estero pu\u00f2 acquisire la cittadinanza iure sanguinis <u>solo se<\/u>:<\/p>\n<ol>\n<li>a) un suo genitore (anche adottivo) possiede, o possedeva al momento della morte, <u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>b) un suo nonno possiede, o possedeva al momento della morte, <u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>c) non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma un suo genitore (anche adottivo) ha avuto due anni di residenza continuativa in Italia dopo l\u2019acquisto della cittadinanza italiana e <u>prima <\/u>della nascita (o adozione) del figlio;<\/li>\n<li>d) non rientra in nessuna delle categorie\u00a0sopra elencate ma\u00a0<u>non <\/u>possiede un\u2019altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La sussistenza delle citate condizioni da a) a d) va comprovata -a cura del richiedente- da adeguata documentazione presentata all\u2019atto della richiesta di trascrizione della nascita. Tra i documenti utili a tal fine si citano, a titolo non esaustivo: certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione e di eventuali altri Stati terzi di residenza attestanti la mancata naturalizzazione del dante causa; certificati negativi di cittadinanza; attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali. Non sono invece ammesse autodichiarazioni\/dichiarazioni di parte. Per dimostrare l\u2019eventuale residenza continuativa del genitore prima della nascita del figlio, occorre esibire certificati di residenza storici rilasciati dal Comune italiano competente.<\/p>\n<p>La Legge 72\/2025 ha comunque introdotto la possibilit\u00e0, per i minori nati all\u2019estero che non ottengono automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dei citati limiti di cui all\u2019art. 3-bis, co. 1,\u00a0 di acquistarla \u201cper beneficio di legge\u201d se il padre o la madre sono <u>cittadini per nascita<\/u> e se <u>entrambi<\/u> i genitori dichiarano -di persona e con atto formale di fronte all\u2019ufficiale di stato civile- la volont\u00e0 dell\u2019acquisto, a condizione che:<\/p>\n<p>1) la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano (<span style=\"text-decoration: underline;\">N.B: la Legge di Bilancio 2026 ha esteso tale termine a tre anni, dall&#8217;inziale uno; le modifiche <em>non<\/em> sono rettroattive, bens\u00ec vigono dal 01.01.2026).<\/span><\/p>\n<p>2) la dichiarazione sia presentata oltre un anno dalla nascita (o dalla data in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva), purch\u00e9 il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo la presentazione della dichiarazione.<\/p>\n<p>Inoltre, per i <u>minorenni alla data del 24 maggio 2024<\/u>, \u00e8 possibile acquistare la cittadinanza se i genitori -cittadini per nascita e riconosciuti tali prima del 28 marzo 2025- presentano formale dichiarazione di volont\u00e0 dell\u2019acquisto entro le 23:59 del 31 maggio 2029.<\/p>\n<p>La dichiarazione di acquisto \u00e8 resa di persona previo appuntamento da fissare inviando una mail a <a href=\"mailto:consolare.bangkok@esteri.it\">consolare.bangkok@esteri.it<\/a><\/p>\n<p><strong><u>PROCEDURA PER LA TRASCRIZIONE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Per effettuare la registrazione di una nascita nell&#8217;ordinamento italiano \u00e8 necessario prendere un appuntamento online nella sezione \u201cStato Civile\u201d e presentarsi in Ambasciata con la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>Modulo di richiesta trascrizione, debitamente compilato e firmato;<\/li>\n<li>Atto di nascita originale (o copia dichiarata conforme all&#8217;originale) rilasciato dal Comune straniero e legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri competente (thailandese, cambogiano o laotiano);<\/li>\n<li>Traduzione in italiano dell\u2019atto di nascita legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri competente;<\/li>\n<li>Copia del passaporto di entrambi i genitori;<\/li>\n<li>Documenti atti a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal novellato art. 3-bis della L. 91\/1992 (v. punti da a) a d) sopra).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Importante<\/strong>: se il minore \u00e8 nato fuori del matrimonio, i genitori devono presentarsi entrambi all\u2019Ufficio Consolare il giorno dell\u2019appuntamento per la firma del verbale di riconoscimento.<\/p>\n<p>Se il minore \u00e8 nato nel matrimonio, ma i genitori non risiedono in questa Circoscrizione consolare (Thailandia, Cambogia e Laos), i richiedenti dovranno inoltre presentare una copia dell\u2019atto di matrimonio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"AGGIORNAMENTO Decreto Legge 36\/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74\/2025 Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (testo), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (testo) ha introdotto importanti novit\u00e0 nella disciplina della trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis). 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