La cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando è accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 01/01/1948.
L’attuale Legge in materia di cittadinanza (n. 91 del 5 febbraio 1992), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima di tale data, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 555 del 13 giugno 1912 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, co. 2). Secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell’Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992 comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore già in possesso della cittadinanza straniera per nascita (ius soli). Tale naturalizzazione determina l’interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l’impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della succitata Legge del 1912.
Le modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno.
L’autorità competente a effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla seguente documentazione volta a comprovare sia la discendenza da cittadino italiano sia la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza:
A) Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
B) Atti di matrimonio e morte dell’avo italiano emigrato all’estero, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazioni se formati all’estero;
C) Atti di nascita, matrimonio e morte, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazioni, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compresi quelli della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
D) Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione, attestante la mancata naturalizzazione o la data di naturalizzazione dell’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia;
E) Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
F) Passaporto e titolo di residenza legale nel Paese.
I certificati di cui alle lettere D) ed E) dovranno essere presentati per tutti gli eventuali paesi terzi di residenza.
La documentazione richiesta dovrà essere completa e consegnata in originale; i documenti formati all’estero dovranno altresì essere muniti di traduzione in lingua italiana dichiarata conforme e opportunamente legalizzati. A tal fine e per conoscere nel dettaglio le specifiche norme in vigore per ciascun Paese (con particolare riguardo al corretto formato degli atti di stato civile, alla documentazione da produrre in caso di divorzio, alle certificazioni da produrre laddove ci siano discrepanze nella documentazione di stato civile, ai certificati di naturalizzazione o di mancata naturalizzazione, alla procedura di legalizzazione del documenti), si raccomanda di consultare le informazioni pubblicate sul sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.
Per avviare la procedura di riconoscimento di cittadinanza per discendenza presso questo Ufficio consolare è necessario che il richiedente abbia la legale residenza in Thailandia e sia in possesso del “Permanent residency in Thailand” (non é suffciente un “non-immigrant visa”).
La trattazione delle pratiche è soggetta al pagamento di 600 Euro. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.
Per fissare un appuntamento e poter fare una prima valutazione dei documenti, è necessario trasmettere una email all’Ufficio consolare allegando copia del “Permanent residency in Thailand” e inserendo come oggetto il nome e cognome del richiedente seguito da “Cittadinanza iure sanguinis”. Non verranno prese in considerazione richieste che non soddisfino i suddetti prerequisiti.