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Cittadinanza italiana per discendenza

L’art. 1 della Legge n. 91/1992 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L’autorità competente a effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati: accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio: atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01/01/1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

Per avviare la procedura di riconoscimento di cittadinanza per discendenza presso questo Ufficio consolare è necessario che il richiedente abbia la legale residenza in Thailandia e sia in possesso del “Permanent residency in Thailand” (non é suffciente un “non-immigrant visa”).

La documentazione da produrre è la seguente: 

A) Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

B) Atti di matrimonio e morte dell’avo italiano emigrato all’estero, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazioni se formati all’estero;

C) Atti di nascita, matrimonio e morte, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazioni, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compresi quelli della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

D) Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato;

E) Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

F) Passaporto e titolo di residenza legale nel Paese.

 

I certificati di cui alle lettere D) ed E) dovranno essere presentati per tutti gli eventuali paesi terzi di residenza.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in originale, quelli formati all’estero dovranno altresì essere muniti di traduzione in lingua italiana dichiarata conforme e opportunamente legalizzati. A tal fine e per conoscere nel dettaglio le specifiche norme in vigore per ciascun Paese, si raccomanda di consultare il relativo sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

La trattazione delle pratiche di riconoscimento iure sanguinis (per discendenza) è soggetta al pagamento di 300 Euro (articolo 5-bis del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2014). Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

Per ottenere fissare un appuntamento e poter fare una prima valutazione dei documenti, è necessario trasmettere una email all’Ufficio consolare allegando copia del “Permanent residency in Thailand” e inserendo come oggetto il nome e cognome del richiedente seguito da “Cittadinanza iure sanguinis”. Non verranno prese in considerazione richieste che non soddisfino i suddetti prerequisiti.