La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1° gennaio 1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Nella presente pagina web si forniscono le informazioni relative alle sole procedure di cittadinanza di competenza degli Uffici consolari all’estero. Per ogni altra informazione, si prega di consultare la relativa pagina del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente link.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE
- Per filiazione / discendenza (“iure sanguinis”)
E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Per avviare la procedura di riconoscimento di cittadinanza per discendenza presso questo Ufficio consolare è necessario che il richiedente abbia la legale residenza in Thailandia e quindi sia in possesso del “Permanent residency in Thailand”, mentre non é sufficiente un “non-immigrant visa”.
La documentazione da produrre è indicata nella Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’ 8 aprile 1991 ed è la seguente:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di matrimonio e morte dell’avo italiano emigrato all’estero, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazioni se formati all’estero;
- atti di nascita, matrimonio e morte, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazioni, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compresi quelli della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato;
- Certificato rilasciato dalle competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Passaporto e titolo di residenza legale nel Paese.
I certificati di cui ai punti 4 e 5 dovranno essere presentati per tutti gli eventuali paesi terzi di residenza.
Inoltre, si chiarisce che tutti i certificati dovranno essere presentati in originale, quelli esteri dovranno altresì essere muniti di traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ed opportunamente legalizzati. A tal fine e per conoscere nel dettaglio le specifiche norme in vigore per ciascun Paese, si raccomanda di consultare il relativo sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana di volta in volta competente.
Infine, si specifica che la trattazione delle pratiche di riconoscimento iure sanguinis (per discendenza) è soggetta al pagamento di 300 Euro (articolo 5-bis del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2014). Si precisa che il pagamento è svincolato dalla pratica e NON è rimborsabile.
Per ottenere un primo appuntamento e poter fare una prima valutazione dei documenti è necessario inviare una mail all’ufficio consolare, allegando copia del “booklet locale di permanent residency” ed inserendo come oggetto: il nome e cognome seguito da “Cittadinanza Iure Sanguinis“. Non verranno prese in considerazione richieste che non soddisfino i suddetti prerequisiti.
MODALITÀ DI ACQUISTO A DOMANDA
Acquisto Cittadinanza per Matrimonio con cittadino o cittadina italiani
Il coniuge straniero di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana su domanda in presenza dei seguenti requisiti:
1A) dimora abituale in Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio (le istanze vanno presentate all’Ufficio di Cittadinanza della Prefettura);
1B) residenza all’estero: tre anni dalla data del matrimonio (n.b. il matrimonio deve risultare trascritto presso il Comune in Italia). Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
2) validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
3) assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
4) assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
5) possesso certificato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1;
6) assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Requisiti per la presentazione dell’stanza presso l’Autorità Consolare:
Il coniuge italiano deve risultare già regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).
Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali si ritiene di aver titolo all’acquisizione della cittadinanza. Essa deve essere corredata dalla prevista documentazione – legalizzata e corredata di traduzione conforme dall’Ambasciata competente – come meglio specificato più in basso nel paragrafo sulle modalità per avviare la domanda.
Sono previsti costi di tariffa consolare per le varie asseverazioni delle firme dei funzionari che legalizzano gli atti stranieri, per bolli e per le certificazioni di conformità agli originali delle traduzioni in Italiano.
Se alla presentazione dell’istanza (on-line) la documentazione è irregolare o incompleta, si inviterà l’interessato alla regolarizzazione, rimanendo la domanda nel frattempo in sospeso. Trascorso un congruo lasso di tempo senza che il richiedente abbia provveduto all’integrazione dei documenti mancanti, la domanda è ritenuta inammissibile.
Il provvedimento finale è adottato con decreto del Ministro dell’Interno.
Dopo l’emissione del Decreto di Conferimento della Cittadinanza Italiana e la sua notifica all’interessato è necessario prestare giuramento. Una volta prestato il Giuramento si potrà richiedere la trascrizione del Decreto di Cittadinanza nei registri di Stato Civile e procedere con i successivi adempimenti.
Modalità per avviare la pratica di richiesta della cittadinanza per matrimonio per coniuge di residenti in Thailandia
La documentazione che accompagna l’istanza di cittadinanza a seguito di matrimonio con coniuge italiano deve essere inviata – a cura del richiedente – attraverso un’apposita applicazione on-line disponibile all’indirizzo: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm, il sito è disponibile dalle 8.00 alle 20.00 orario italiano. A seguito della registrazione, l’utente riceverà le credenziali di accesso.https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Nella pagina di registrazione sono presenti le istruzioni per il corretto inserimento dei dati anagrafici.
Il richiedente straniero che può presentare la domanda i cui seguiti sono di competenza di quest’Ambasciata a Bangkok (ossia il cui nucleo familiare comprensivo del coniuge italiano è regolarmente iscritto in AIRE), dovrà, tra i quattro modelli disponibili nel sito web, compilare il Modello: AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 5 – richiesta per matrimonio con cittadino italiano.
N.B. Nel caso in cui il coniuge italiano non sia residente nella Circoscrizione consolare di competenza dell’Ambasciata, si fa riserva di richiedere altra documentazione, convocare i coniugi, acquisire ogni elemento necessario alla valutazione delle cause per le quali il nucleo familiare non è unito.
Alcuni dei documenti da inserire (quelli riguardanti lo Stato Civile, la copia autenticata – e asseverata – del passaporto e i certificati penali – si veda più in basso per i dettagli) nell’applicazione on-line ALI dovranno essere precedentemente:
- Legalizzati presso il locale Ministero degli Affari Esteri
2. Tradotti in italiano
3. Presentati all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata per il controllo della legalizzazione e della traduzione conforme in italiano.
Si prega pertanto, in occasione della presentazione dei documenti all’Ufficio Consolare per la legalizzazione e la conformità, di specificare che si tratta di un procedimento di cittadinanza iure matrimonii al fine di poter espletare, con il personale allo sportello, una verifica preventiva della documentazione prodotta.
Si rammenta inoltre ai richiedenti che eventuali cambi di nome e/o cognome effettuati in passato andranno tutti debitamente certificati, legalizzati e tradotti in italiano, al fine di accertare le esatte generalità anagrafiche del richiedente.
Nell’applicazione on-line ALI il richiedente straniero dovrà:
- compilare i campi previsti dai vari moduli che costituiscono I’istanza dell’interessato. Si prega di prestare ogni attenzione all’inserimento dei dati richiesti, in caso di refusi sui nomi e/o luoghi e date, o informazioni inserite non congruenti con i dati dei documenti o della situazione fattuale, l’istanza dovrà essere inserita nuovamente dall’inizio.
- caricare i documenti obbligatori (che possono essere anche più di uno per tipologia, scansionati in multi pagina affinché in un unico file .pdf vi siano tutte le pagine).
Documentazione necessaria per richieste di cittadinanza per matrimonio:
- a) atto di nascita del Paese di origine (e eventuali certificazioni/decreti che hanno statuito cambi di nome e/o cognome intervenuti); l’atto di nascita deve essere completo di tutte le generalità, compresa paternità e maternità, legalizzato dalla competente Autorità del Paese d’origine (per i cittadini Thailandesi dal Ministero Affari Esteri Thailandese) e munito di traduzione in Italiano; l’atto, prima di essere interito nel portale on-line deve essere presentato all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata per la legalizzazione e la traduzione conforme in italiano;
- b) certificato penale del paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età in cui il coniuge straniero ha eventualmente risieduto dall’età di 14 anni in poi, (per i cittadini Thailandesi tale certificato è rilasciato dalla Reale Polizia thailandese). Il Certificato va legalizzato dalla competente Autorità del Paese d’emissione (per la Thailandia dal Ministero Affari Esteri Thailandese) e munito di traduzione in italiano; l’atto, prima di essere inserito nel portale on-line deve essere presentato all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata per la legalizzazione e la traduzione conforme in italiano;
N.B. I certificati penali, come tutti i certificati soggetti a modificazioni, hanno una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
N.B. per i cittadini americani, o per i richiedenti che hanno risieduto negli Stati Uniti, e’ necessario reperire e caricare sia il certificato penale statale, per ciascuno Stato dove si e’ risieduti, sia il certificato penale federale.
- c) estratto dell’atto di Matrimonio rilasciato dal Comune Italiano dove il Matrimonio è stato registrato o trascritto;
Questo certificato ha una validità di sei mesi; - d) certificato di stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge italiano (per i coniugi stranieri di residenti italiani regolarmente iscritti in AIRE, il documento è emesso d’ufficio – questi due documenti non devono essere inseriti nel portale ALI ma vanno tenuti agli atti dell’ufficio di competenza per l’istanza);
- e) documento di identità: copia del passaporto in corso di validità (pagina con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure della carta di identità estera;
- f) L’art. 9.1 alla legge 91/1992, introdotto dalla legge del 4 dicembre 2018, prevede per il riconoscimento della cittadinanza il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento del requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario;
– oppure una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Gli enti certificatori riconosciuti sono i seguenti:
– l’Università per stranieri di Siena
– l’Università per stranieri di Perugia
– l’Università di Roma “La Sapienza”
– l’Università Roma Tre
– la Società Dante Alighieri (che ha numerose sedi all’estero, anche in Thailandia)
Potranno essere considerate valide le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.
- g) ricevuta di bonifico del contributo di 250 euro (bonifico bancario o circuito Eurogiro al conto corrente postale intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza [coordinate IBAN: IT 54D 0760 1032 0000 0000 8090 20; codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX; per operazioni Eurogiro: PIBPITRA; indicando la causale del versamento]).
N.B. i documenti ai punti a) e b) devono essere debitamente legalizzati (secondo le disposizioni previste nel Paese di formazione dell’atto) e tradotti in italiano (con traduzione conforme dell’Ufficio consolare competente per Paese di emissione del documento).
Prima di inviare la domanda, l’utente potrà salvarla, modificarla, eliminarla, etc.. Tuttavia, una volta trasmessa, i dati inseriti non saranno più modificabili (in caso di errori sarà necessario procedere a un nuovo inserimento completo, eliminando la precedente istanza – si prega pertanto, di inserire i dati con la massima attenzione), sarà invece possibile ricaricare i documenti previsti, qualora necessario . Per i richiedenti thailandesi, al fine di mantenere uniformità con quanto previsto dalla normativa locale, si prega di inserire come luogo di nascita la stessa dicitura riportata nel passaporto thailandese dell’istante, ossia solo la provincia di nascita (senza menzionare distretti, sotto distretti, villaggi, etc.).
Una volta inviata la domanda, verrà generato un documento riepilogativo e la ricevuta di invio, che si prega di stampare e conservare per la presentazione all’appuntamento successivo in Ambasciata, in caso di accettazione della domanda.
Si rammenta che dopo aver presentato on-line la domanda, e a seguito delle prime verifiche dell’Ufficio, verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente sul modulo di registrazione, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale il richiedente potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate e relative a:
– l’avvenuta accettazione della domanda e il relativo numero assegnato (K10/C/…), nonche’ le modalità per la presentazione dei documenti cartacei
– l’eventuale irregolarità della domanda, dei dati inseriti, della documentazione errata, etc., con indicazioni, se necessario, per il reinserimento e invio ex novo della domanda
Il richiedente puo’ sempre accedere al portale (e’ bene farlo con regolarità) per consultare nell’area privata le comunicazioni inviate e relative alla sua istanza.
Dopo aver inviato on-line nel portale ALI la documentazione, il richiedente, in caso di accettazione della domanda di cittadinanza, sarà convocato presso l’Ufficio Consolare (si prega di presentarsi con un documento d’identità e una stampa del documento riepilogativo generato dal sistema) per l’identificazione, la verifica e l’acquisizione agli atti della Sede della documentazione originale già presentata per via telematica, la consegna dell’estratto di matrimonio del Comune italiano dove risulta registrato o trascritto.
Si segnala, infine, che per facilitare al richiedente l’individuazione della Rappresentanza diplomatico-consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, è stato creato sul portale ALI un link di collegamento ad un portale (denominato “Fast-It”) che tramite una funzione consente all’utente – dopo aver selezionato lo Stato di residenza – di scegliere, tramite un menù a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco comprendente l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.
N.B. Per i residenti in Italia: la pratica di richiesta della cittadinanza va inoltrata alla competente Prefettura, si prega di informarsi su quali documenti, prodotti dalle Autoritá locali, sono richiesti dalla Prefettura. I documenti locali dovranno essere legalizzati presso il Ministero degli Esteri Thailandese e tradotti in Italiano. Infine portati, previo appuntamento preso on-line su questo sito, all’Ufficio Consolare per ottenere le conformitá delle traduzioni e le legalizzazioni.
Sono previsti costi di tariffa consolare per le varie legalizzazioni di firma, per bolli e per certificazione di conformità agli originali delle traduzioni in Italiano.
Per le altre modalita’ di acquisto a domanda:
Si prega di visionare le informazioni istituzionali al seguente link:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Cittadinanza.htm
PERDITA DELLA CITTADINANZA e RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
Si prega di accedere alle informazioni istituzionali al seguente link:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Cittadinanza.htm
L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione è disponibile QUI.