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COMITATO ITALIANI ALL’ESTERO – INDIZIONE ELEZIONI E MODALITA’ OPERATIVE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE HA INDETTO LE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO. Per leggere il Decreto clicca qui

Si informa che, sulla base di modalità che saranno successivamente indicate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, potranno votare per le elezioni dei Comites – se vi saranno liste di candidati –  solo i connazionali residenti da almeno sei mesi che ne abbiano fatta espressa richiesta. In tali condizioni ogni nucleo familiare riceverà una lettera per esercitare l’opzione di voto.

In base alla Legge che disciplina i Comitati degli Italiani all’Estero (n. 286 del 23 ottobre 2003) le liste dei candidati sono composte da almeno 12 e non piu’ di 16 connazionali residenti. Tali liste debbono essere presentate entro 30 giorni dalla convocazione delle elezioni (entro il 19 ottobre 2014), sottoscritte da almeno 100 connazionali residenti da almeno sei mesi. Le modalita’ operative sono indicate a seguire, secondo quanto previsto dalla Legge 286/2003 e dal DPR 395/2003.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purche’ iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della legge 459/2001 (o inseriti nell’elenco elettorale aggiunto, a seguito di accertamento presso il comune di origine, entro tempi utili ai fini della presentazione dei candidati) ed in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

La candidatura e’ ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 55, c.1 (Elettorato passivo), 60 (Ineleggibilita’) e 61 (Ineleggibilita’ e incompatibilita’ alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000. L’articolo predetto contiene anche un riferimento agli articoli 58 e 59 del medesimo Decreto legislativo, che sono stati abrogati con il D.Lgs. 235/2012, che ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, tutti i richiami ai detti articoli devono intendersi riferiti rispettivamente all’art. 10 (Incandidabilita’ alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e all’art. 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita’) del medesimo D.Lgs. 235/2012 (in allegato il testo dei citati riferimenti di legge).

Al fine della formazione delle liste dei candidati, l’Ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo all’indizione delle elezioni (ossia dal 4 ottobre 2014), rilascia – su richiesta degli interessati e in base agli atti in suo possesso – certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione degli elettori nella lista elettorale della propria circoscrizione. Il rilascio dei certificati dovra’ avvenire nel termine improrogabile di ventiquattrore dalla richiesta.

Le liste dei candidati sono presentate nelle ore d’ufficio (orario di apertura al pubblico della Cancelleria Consolare) all’Ufficio elettorale, istituito con il Decreto Consolare di indizione dell’elezione del Comites, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedi’ 9 ottobre a domenica 19 ottobre 2014compresi). Si precisa che, essendo il termine predetto fissato per legge, non e’ possibile rinviarlo al giorno successivo non festivo.

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore, corredate della prescritta documentazione.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, i dati anagrafici e la firma autenticata. Gli atti di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonche’ tutti i nominativi dei candidati.

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e comunque non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri.
Per ogni candidato va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.

Unitamente alla lista dei candidati va presentata la seguente documentazione:
i) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmata e autenticata;
ii) designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale.

Il Presidente dell’Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, con l’indicazione del giorno e dell’ora di presentazione. Successivamente provvede a trasmetterli, insieme con il verbale delle operazioni di raccolta delle candidature, al Comitato Elettorale Circoscrizionale – appena questo e’ costituito – e comunica al Capo dell’Ufficio consolare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui al precedente punto ii).

L’articolo 7 del DPR 395/2003 stabilisce che il “Comitato giudica delle cause di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ dei propri membri” sulla base dei criteri indicati nell’articolo 6 del Regolamento stesso. Qualora il Comites giunga ad accertare l’esistenza di cause di ineleggibilita’ o condizioni di incompatibilita’, il medesimo Comites procede alla loro contestazione ai membri interessati.

L’art. 15 – comma 3 della L. 286/2003 stabilisce che le liste sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettivita’ composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettivita’ si ricava dall’Elenco aggiornato al 31/12/2013 dei residenti all’estero ex art. 5 Legge 459/2001 e non dagli schedari consolari.
Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco aggiornato sopra specificato, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere piu’ di una lista pena la nullita’ della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione delle candidature, non e’ richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al DL 109/2014.

Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. La firma va autenticata a cura dell’Ufficio consolare di I categoria e l’autentica e’ gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).
Si rammenta che i principali documenti utili all’identificazione del sottoscrittore sono il passaporto e la carta d’identita’ italiana validi. Si ritengono assimilabili ai predetti tutti i documenti muniti di fotografia del titolare e rilasciati, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consentono l’identificazione personale del suo titolare.
Se la firma viene autenticata a cura di notai o altri pubblici funzionari locali (in tal caso i relativi oneri di spesa sono a carico del richiedente), la firma di questi ultimi va legalizzata (se del caso, mediante Apostille ex Convenzione de L’Aja).

Poiche’ ogni lista di candidati puo’ essere sottoscritta in atti (fogli) separati, l’autentica di firma puo’ essere unica e cumulativa per ogni atto di sottoscrizione della lista. Si ribadisce che ognuno degli atti separati di raccolta delle firme deve riportare il contrassegno di lista e tutti i nominativi dei candidati.

Si precisa infine che, a richiesta di eventuali interessati, potra’ essere consegnata copia del decreto di indizione delle votazioni.